La sanzione irrogata dall’Autorità con il provvedimento n. 28562/2021 deriva dalla mancata attuazione da parte di Facebook delle prescrizioni imposte con la precedente delibera n. 27432 del 29 novembre 2018, con la quale l’Autorità aveva accertato, tra l’altro, la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Facebook, almeno da maggio 2008 e tutt’ora in corso, consistente nel non aver fornito informazioni adeguate sull’attività̀ di raccolta e utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti della Piattaforma Facebook.
Nel provvedimento n. 27432 del 2018, l’Autorità aveva esaminato due pratiche distinte:
- La prima consiste nella circostanza che, nella fase di registrazione dell’utente al social network, Facebook ha adottato un’informativa priva di immediatezza, chiarezza e completezza, in riferimento alla propria attività̀ di raccolta e utilizzo dei dati dei propri utenti a fini commerciali (ovvero finalizzata alla loro monetizzazione). L’Autorità ha affermato che tale pratica risulta ingannevole, dal momento che non viene esplicitato con chiarezza, in sede di registrazione, l’intento di Facebook di monetizzare i dati degli utenti (utilizzando invece il claim “E’ gratis e lo sarà per sempre”). Di conseguenza, l’AGCM accerta la violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo per pratica commerciale scorretta.
- La seconda pratica esaminata riguardava, invece, il meccanismo che comporta la trasmissione dei dati degli utenti dal social network ai siti web/app di terzi e viceversa. In particolare, l’opzione a disposizione dell’utente di autorizzare o meno tale modalità̀ risultava preimpostata sul consenso all’integrazione tecnica tra FB e i siti web/app di terzi comportando, in via predefinita, anche una generica predisposizione alla trasmissione reciproca (FB/terzi) dei dati degli utenti FB, con mera facoltà̀ di opt-out. Peraltro, FB prospettava, in conseguenza della disattivazione di tale integrazione, conseguenze penalizzanti per l’utente, sia nella fruizione di FB, sia nella accessibilità̀ e utilizzo di siti web e app di terzi. Tale pratica viene qualificata dall’Autorità come aggressiva, in quanto idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, nello specifico, la decisione di integrare le funzionalità̀ della Piattaforma FB con quelle di siti web/app di terzi, inclusi i giochi, e di trasferire, conseguentemente, i propri dati da FB a terzi e viceversa. Di conseguenza, l’AGCM accerta la violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo (pratica commerciale aggressiva).
Con il provvedimento del 2018 l’AGCM condannava quindi la Piattaforma ad una sanzione di 10 milioni di euro, accompagnata dall’obbligo di pubblicare un messaggio informativo sulla Piattaforma, e intimava alla Società di presentare le iniziative assunte in ottemperanza del provvedimento.
A gennaio 2020, dopo la conferma da parte del TAR Lazio dell’ingannevolezza delle pratiche in esame (con sentenze nn. 260/2020 e 261/2020), l’Autorità ha contestato a Facebook con successivo provvedimento n. 280/2020 la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla delibera n. 27432 del 2018 e ha avviato un procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo.
A chiusura del procedimento di inottemperanza, il 9 febbraio 2021 l’AGCM ha adottato il provvedimento n. 28562 (pubblicato nel bollettino n. 8 del 22 febbraio 2021), con cui ha ritenuto che le modifiche attuate da Facebook non siano sufficienti a far venir meno l’ingannevolezza delle pratiche in questione. Invero, a detta dell’Autorità, “il consumatore che si voglia registrare al social network continua a non essere informato con chiarezza e immediatezza in merito alla raccolta e utilizzo a fini commerciali dei suoi dati da parte della società̀”. Per questa ragione, l’AGCM impone una sanzione di 5 milioni di europrevista dal provvedimento del 2018.